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RENTRI, il mondo della tracciabilità dei rifiuti cambierà

RENTRI, il mondo della tracciabilità dei rifiuti cambierà. Vediamo le scadenze.

Ambiente

In applicazione di quanto indicato dal D.M. 59/2023 (clicca qui per leggere il decreto), con decreto direttoriale n.97 del 22 settembre 2023 è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e Formulari), alle date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e alla data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, sarà gestito dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e delle Camere di Commercio.
Il Decreto prevede un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori. La tenuta del Registro di carico e scarico in modalità digitale e la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto decorreranno gradualmente a partire da dicembre 2024.
Il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, anch’esso commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale, assicurerà la copertura degli oneri per il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale.

L’introduzione degli adempimenti in modalità digitale rappresenta l’evoluzione dell’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, in linea con il processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il RENTRI, oltre ad assicurare una maggiore efficacia delle attività di controllo sui rifiuti, metterà a disposizione delle imprese e del sistema pubblico dati, servizi e informazioni per promuovere l’economia circolare e il recupero dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni contattare la mail segreteria@sicures.it

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EU-US Data Privacy Framework

EU-US DATA PRIVACY FRAMEWORK

Management

Dopo quasi un anno dall’annuncio dell’accordo tra la Presidente U. Von Der Leyen ed il Presidente J. Biden, finalmente la Commissione europea ha adottato la decisione di adeguatezza del EU-U.S. data privacy framework, sta ad indicare che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione – paragonabile a quello dell’Unione Europea – per i dati personali trasferiti dall’UE alle aziende statunitensi. La procedura EU-U.S. data privacy framework sarà soggetto di revisioni periodiche, per verificare che tutti gli elementi rilevanti stiano funzionando efficacemente nella pratica.

Questo vuol dire che i dati personali possono fluire in sicurezza dall’Unione europea alle aziende americane senza la necessità di adottare ulteriori garanzie per la protezione dei dati.

Le aziende statunitensi potranno aderire all’EU-U.S. Data Privacy Framework impegnandosi a rispettare un dettagliato insieme di obblighi in materia di privacy, ad esempio l’obbligo di cancellare i dati personali quando non sono più necessari. Allo stesso modo i cittadini dell’UE beneficeranno di diverse vie di ricorso nel caso in cui i loro dati vengano gestiti in modo errato dalle aziende statunitensi.

I cittadini dell’UE avranno accesso a un meccanismo di ricorso indipendente e imparziale riguardante la raccolta e l’uso dei loro dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi, che include un Tribunale di Revisione sulla Protezione dei Dati (DPRC) che indagherà e risolverà in modo indipendente i reclami.

Sono stati introdotti dei miglioramenti sotto il profilo del Privacy Shield, infatti se il DPRC constata che la raccolta di alcuni dati è avvenuta in violazione delle nuove salvaguardie potrà ordinare l’eliminazione degli stessi.

Per ulteriori informazioni contattare la mail info@sicures.it

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Utilizzo in sicurezza di diisocianati

UTILIZZO IN SICUREZZA DEI DIISOCIANATI

Formazione

Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell’allegato del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Specificando inoltre che:

  • i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Quindi entro il 24 agosto 2023, tutti gli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano), devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati per poter continuare a manipolarli, in concentrazione superiore allo 0,1%.

Sono previsti tre livelli di formazione in base alle attività lavorative svolte dal personale con gradi maggiori di approfondimento degli argomenti.

Argomenti:

  • chimica dei diisocianati;
  • pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
  • esposizione ai diisocianati;
  • valori limite di esposizione professionale;
  • modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
  • odore come segnale di pericolo;
  • importanza della volatilità per il rischio;
  • viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
  • igiene personale;
  • attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
  • rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
  • ventilazione;
  • pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
  • smaltimento di imballaggi vuoti;
  • protezione degli astanti;
  • individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
  • sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
  • sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
  • certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
  • ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);
  • manutenzione;
  • gestione dei cambiamenti;
  • valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;
  • rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
  • eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;
  • applicazione a spruzzo al di fuori dell’apposita cabina;
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C).

Alla fine della formazione verrà svolto un test di comprensione degli argomenti.

Per ulteriori informazioni contattare la mail formazione@sicures.it

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BANDO IMPRESA DIGITALE REGIONE TOSCANA: domande dal 13/01/2025

BANDO SERVIZI INNOVATIVI REGIONE TOSCANA:
Riapertura bandi dal 13/01/2025

Agevolazioni

La Regione Toscana intende agevolare le consulenze e servizi per progetti di innovazione delle MPMI.

FINALITA’:

Il bando sostiene:

Investimenti in innovazione (di processo, di prodotto, organizzativa) mediante acquisizione di servizi qualificati per la transizione digitale dei processi produttivi nelle PMI

Investimenti di carattere strategico o sperimentale su specifici ambiti tecnologici, filiere produttive, aree territoriali o per obiettivi di sostenibilità (economica, sociale e ambientale)

BENEFICIARI:

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) esercitanti un’attività economica identificata come primaria rientrante in uno Codici ATECO ISTAT 2007 individuati nella deliberazione della G.R. 643 del 28/07/2014 e dalla stessa distinti nelle sezioni di raggruppamento del Manifatturiero e del Turismo, Commercio ed altre attività.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Il progetto deve prevedere l’acquisizione di consulenze riferibili al Catalogo dei servizi qualificati ed avanzati (così come sarà aggiornato).

Sono individuati 3 ambiti di intervento

1- Digitale & Intelligente (tecnologie principali)

 – Manifattura additiva e avanzata

 – Realtà aumentata e Simulazione

 – Intelligenza artificiale e blockchain

 – Rete di comunicazione industriale e rete intelligente di tipo 3

2– Digitale e Sostenibile (ambiti principali)

 – Servizi di supporto alla certificazione per la sostenibilità

 – Servizi per l’efficienza e la responsabilità ambientale

 – Servizi a supporto dell’economia circolare

 – Servizi per l’efficienza energetica   

3- Digitale e Sicura (ambiti principali)

 – Servizi di supporto alla certificazione avanzata e resilienza aziendale (tipo adesione ISO 45001)

 – Servizi basati su blocchi concatenati (block chain)

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto tra il 35% e il 70%, in base alla dimensione d’impresa e combinazione di servizi acquisiti, con l’eventuale applicazione di meccanismi di premialità.

Investimento minimo

I progetti devono prevedere un investimento minimo non inferiore ai 10.000 euro e non superiore a 150.000 euro per azienda.

PRESENTAZIONE DOMANDE

Dalle ore 10.00 del 13/01/2025 e fino ad esaurimento delle risorse. 

Per ulteriori informazioni contattare la mail bandi@sicures.it

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Certificazione della Parità di Genere: caratteristiche e opportunità

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Certificazione della Parità di genere – UNI PdR 125:2022 Caratteristiche e opportunità

Management

Scopo della Certificazione è favorire l’adozione di politiche per la parità di genere e l’empowerment femminile a livello aziendale e quindi migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.

La prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata in data 16 marzo 2022 da UNI – Ente italiano di normazione, è stata elaborata per definire criteri, prescrizioni tecniche ed elementi funzionali alla certificazione della parità di genere nelle imprese.

La prassi prevede l’adozione di specifici indicatori, in relazione a 6 aree di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:

  • Cultura e strategia
  • Governance
  • Processi Human Resources
  • Opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda
  • Equità remunerativa per genere
  • Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro

La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

Incentivi

Al fine di promuovere l’adozione della certificazione della parità di genere da parte delle imprese, il Sistema prevede un principio di premialità che si realizza con l’introduzione di meccanismi di incentivazione.

  • alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’anno 2022. In particolare, sono stanziati 50 milioni di euro per il 2022 e l’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.  
  • alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
  • è riconosciuta una diminuzione della garanzia prevista per la partecipazione alle procedure di gara da parte di aziende certificate, oltre alla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di istituire sistemi premiali legati al possesso della certificazione di genere.

Agevolazioni per l’ottenimento della certificazione

Per le sole micro, piccole e medie imprese, con l’obiettivo di facilitare il processo di certificazione, sono previsti contributi diretti sia a sostenere servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione sia agevolare i costi di certificazione. Per ulteriori informazioni clicca qui.

Si attende a breve la pubblicazione del relativo bando.

Per informazioni contattare i nostri uffici allo 0554939921

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EMISSIONI IN ATMOSFERA: ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE (PRQA)

EMISSIONI IN ATMOSFERA: ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE (PRQA)

04/11/2022

Entro il 31/12/2022 i gestori delle attività in possesso di titoli di autorizzazione alle emissioni che non risultano allineati ai valori limite individuati alle Parte Seconda dell’Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA devono presentare richiesta di adeguamento per aggiornamento del titolo emissivo formalizzata come comunicazione, ai sensi dell’art. 6 del DPR 59/2013 o dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006.

L’Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissioni e prescrizione per le attività produttive” al Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA), approvato con DCRT n. 72/2018, disciplina, ai sensi dell’art. 271 comma 4 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione e le relative prescrizioni, idonei al perseguimento di un miglioramento della qualità dell’aria in relazione al comparto industriale e più in generale a quello delle attività produttive. Tutte le attività dotate di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata secondo le previsioni normative previgenti all’entrata in vigore del Piano (1° Settembre 2018) dovranno risultare adeguate ai criteri ed ai valori limite indicate nel Documento tecnico di cui trattasi entro il 1° gennaio 2025.

L’adeguamento è necessario per gli impianti ai quali si applica il PRQA, ossia a quelli in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006, autorizzati in AUA o con atto settoriale.

Per le attività soggette ad AIA l’adeguamento è necessario solo nei rari casi in cui il vigente titolo autorizzativo per gli inquinanti prodotti non sia, per effetto delle BAT di Settore, allineato a valori limite uguali o inferiori a quelli previsti nel PRQA o nel caso in cui il PRQA prenda in considerazione altri parametri aggiuntivi.

La comunicazione relativa all’adeguamento, deve essere presentata anche per gli stabilimenti in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata nell’ambito di una autorizzazione unica che per espressa previsione di legge ricomprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi necessari alla costruzione ed esercizio dell’attività.

Nel caso in cui l’autorizzazione vigente sia già allineata per valori limite e per parametri da monitorare al PRQA, anche se anteriore all’entrata in vigore del documento non dovrà essere oggetto di alcuna comunicazione, fatte salve le verifiche successive sul rispetto dei limiti e sull’effettivo allineamento.

OGGETTO DELL’ADEGUAMENTO

Gli adeguamenti imposti dalla Regione Toscana per le finalità di miglioramento della qualità dell’aria sono previsti per gli impianti esistenti del PRQA e riguardano esclusivamente i valori limite di emissione l’estensione e/o modifica della tipologia di inquinanti previsti ed eventualmente della frequenza di monitoraggio, da rideterminare sulle emissioni già autorizzate.

Nell’ambito dell’Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA, l’obbligo di adeguamento è pertanto riferito ai nuovi valori limite di emissione laddove essi siano più restrittivi di quelli autorizzati, mentre le altre prescrizioni del Piano che tipicamente sono assegnate al momento dell’aggiornamento degli atti, saranno immediatamente oggetto di valutazione solo in caso di modifiche sostanziali o rinnovo del titolo.

L’adeguamento degli impianti esistenti, non dovrà quindi in questa fase tipicamente riguardare una revisione istruttoria dell’intero stabilimento (come richiesta invece dal PRQA per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali), ma interesserà essenzialmente l’adeguamento ai limiti emissivi specificati per ogni tipologia di inquinante o di impianto individuata rispettivamente in Allegato 1 e 2 alla parte Seconda dell’Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW si devono seguire le indicazioni normative del D.Lgs 152/06, che prevedono l’obbligo di presentazione della comunicazione di adeguamento entro il 31/12/2022.

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OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

04/11/2022

Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore i nuovi obblighi per i produttori di imballaggio a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020 in recepimento delle nuove regole UE sugli imballaggi che hanno reso l’etichettatura obbligatoria. L’etichettatura ambientale degli imballaggi consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio, quest’ultima fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo). In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

L’obbligo di etichettatura è da intendersi come una responsabilità condivisa tra produttori (fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio) e utilizzatori di imballaggi (commercianti, riempitori e importatori di imballaggi pieni).
L’apposizione fisica dell’etichetta è a carico del produttore, l’utilizzatore è tenuto a fornire al produttore eventuali informazioni richiestogli necessarie alla corretta compilazione dell’etichetta e, successivamente, a verificare che l’imballaggio acquistato rispetti i requisiti di legge.

Tale ultimo adempimento può essere assolto dall’utilizzatore, ad esempio, richiedendo al proprio fornitore di imballaggi una dichiarazione di conformità dell’etichettatura ambientale.

Tutti gli imballaggi acquistati entro il 31 Dicembre 2022 sono esentati dall’obbligo di etichettatura ambientale.

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