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Autore: Tina Bordino

UE: certificazione cybersicurezza

UE: CERTIFICAZIONE CYBERSICUREZZA

Il 20 gennaio 2026, l’Europa ha compiuto un passo decisivo verso la protezione digitale collettiva, proponendo un nuovo Regolamento sulla cybersicurezza. L’obiettivo è stabilire standard di difesa elevati e identici per tutti gli Stati membri.

La scelta del “Regolamento” rispetto alla “Direttiva”
La particolarità di questa iniziativa risiede nello strumento giuridico scelto:

  • Uniformità Immediata: A differenza delle normali direttive (che richiedono lunghi passaggi parlamentari in ogni nazione), il Regolamento entra in vigore direttamente.
  • Efficienza in Italia: Evitando il complesso iter di approvazione tra Camera e Senato, il Regolamento permette un’applicazione rapida e fedele al testo originale attraverso decreti governativi di adeguamento.
  • Sicurezza senza “anelli deboli”: L’uso di una norma unica per 27 Paesi impedisce che le difese informatiche varino da Stato a Stato, creando un fronte comune compatto contro le minacce.

Perché un approccio così vincolante?
Le premesse del documento chiariscono che la scelta di un percorso più rigido è necessaria per garantire una sicurezza reale. In un mondo digitale interconnesso, solo una legge comune e rigorosa può offrire garanzie certe a cittadini e imprese, eliminando le frammentazioni burocratiche nazionali.

Gli Obiettivi Strategici del Regolamento
La proposta mira a risolvere alcune criticità fondamentali che finora hanno rallentato la difesa digitale europea:

  • Sblocco delle Certificazioni: Il regolamento interviene per superare l’attuale fase di stallo nella creazione di uno standard di certificazione unico europeo, rendendo i protocolli di sicurezza finalmente operativi e condivisi.
  • Protezione dei Flussi di Dati: Poiché le informazioni personali circolano liberamente tra gli Stati membri, è indispensabile che ovunque esistano le stesse tutele. L’obiettivo è livellare verso l’alto la sicurezza per evitare che il trasferimento di dati comporti rischi inutili.
  • Controllo della Catena di Fornitura: La norma impone regole severe anche ai soggetti terzi (fornitori e partner) che entrano nei sistemi informatici, garantendo che ogni “anello della catena” rispetti standard rigorosi.
  • Complessità e Autorevolezza: L’estensione del documento (270 pagine) riflette la difficoltà nel governare un settore così critico. Tuttavia, il coinvolgimento diretto dell’ENISA (l’Agenzia dell’UE per la cybersicurezza) nella stesura assicura che le regole siano tecnicamente solide e affidabili per tutti.

Per informazioni, potete scrivere una e-mail a info@sicures.it o chiamare al numero 0554939921

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Decreto sicurezza convertito in Legge

DECRETO SICUREZZA CONVERTITO IN LEGGE

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché disposizioni in materia di protezione civile.

Si inserisce di seguito i punti salienti:

FORMAZIONE SICUREZZA
La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, “termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Che cosa significa?
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro). Questo significa che il lavoratore neoassunto dovrà iniziare la formazione all’assunzione e potrà concluderla entro 30 giorni dall’assunzione.
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI
Viene introdotto il badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni. Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE
È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.

RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI
La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: ALCUNE INTEGRAZIONI SIGNIFICATIVE IN CONVERSIONE
La legge 198/2025 ha confermato l’introduzione di disposizioni dedicate all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; in conversione è stato precisato l’ambito includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell’articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre rappresentanti legali e volontari non possono essere equiparati a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.


Per informazioni, potete scrivere una e-mail a info@sicures.it o chiamare al numero 0554939921

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Corso escavatori, pale caricatrici frontali e terne

Corso escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne

Date corso: dal 16 al 21 gennaio 2026

Corso di formazione per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali e terne.
Il corso ha una durata di 10 ore per una sola tipologia di macchina. 
Il corso ha una durata di 16 ore per le tre tipologie di macchine.
Il corso è valido anche per gli aggiornamenti.
Il corso di aggiornamento ha una durata di 4 ore.
Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti iscritti.
Per ulteriori informazioni formazione@sicures.it

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La formazione sulla sicurezza non è mai stata così divertente ed efficace


OPEN DAY Settembre 2025 ✨
Formati entrando nel mondo digitale 😎

Finalmente Sicures può svelarvi la novità tanto attesa 🤩 e che vi ha incuriosito nelle ultime settimane. Vi avevamo detto che avremmo preso il decollo ✈️ e che la formazione non sarebbe stata più la stessa da Settembre 2025?!
Il momento è arrivato! 🥳😎
Formazione e mondo digitale si incontrano 🫂 dando vita ad un apprendimento dinamico, divertente e basato sull’esperienza diretta 🔁 che Sicures intende presentare e integrare nei percorsi formativi che propone ai propri clienti ✔️
📌 25 SETTEMBRE 2025 🔜 OPEN DAY Sicures📌
Sarà una giornata ricca di sessioni esperenziali in cui potrete toccare con mano una nuova frontiera 😎
✨️ A chi è rivolto l’evento lancio?
• Open day valido come aggiornamento per datori di lavoro, RSPP, manager HSE, dirigenti HSE, responsabili risorse umane👨🏼‍💼👩🏼‍💼;
✨️ Come partecipare?
• Partecipazione solo su prenotazione contattando i nostri uffici allo 055-4939921 o scrivendo a formazione@sicures.it (posti limitati) 💪🏻
Vi aspettiamo il 25 settembre per un’esperienza verso il futuro della formazione 🔝😉
Team Sicures srl

Per informazioni, potete scrivere una e-mail a info@sicures.it o chiamare al numero 0554939921

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Corso di aggiornamento lavoratori Realtà Virtuale

Corso di aggiornamento lavoratori
con l’utilizzo della Realtà Virtuale

Date corso: 19/11/2025

Corso di aggiornamento per lavoratori
Il corso ha una durata di 6 ore

Il corso sarà erogato in presenza presso Sicures.

Durante la lezione è previsto l’utilizzo della realtà virtuale, tecnologia innovativa e avanzata, che crea ambienti simulati immersivi riproducendo situazioni realistiche per l’apprendimento. I discenti possono sperimentare in totale sicurezza, imparando attraverso scenari interattivi.

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti iscritti.

L’aggiornamento lavoratori è disponibile anche in modalità FAD sulla nostra piattaforma:
KEYFOCUS ACADEMY
Per ulteriori informazioni contattare la mail formazione@sicures.it

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Le parole della privacy: DATA BREACH


DATA BREACH: cosa significa?

Con il termine si indica la violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. Questa situazione si può verificare a causa di attacchi informatici, per errori umani o negligenza nella gestione dei dati. Le conseguenze possono essere gravi, sia per le organizzazioni che per le persone coinvolte, provocando danni finanziari, alla reputazione e alla fiducia.

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali. 

Alcuni possibili esempi: 

  • l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
  • il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
  • la deliberata alterazione di dati personali;
  • l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.; 
  • la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;
  • la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

In caso di Data Breach Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ritardo ingiustificato e (ove possibile), entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Per informazioni ed approfondimenti potete contattare l’Ufficio Privacy e DPO al seguente indirizzo mail: aggiornamenti@sicures.it

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