Il Decreto Legge CURA ITALIA del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (e da ultimo modificato dal D.L. 24/2020) all’art. 103, comma 2 disciplina i termini di validità di atti amministrativi, autorizzazioni, titoli e certificazioni in scadenza prevedendo che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.
La Regione Toscana con la delibera n. 595 del 11 maggio 2020 ha modificato le modalità per l’invio del Protocollo anticontagio. La nuova delibera prevede che i documenti relativi al Protocollo anticontagio siano inviati anche via email. Per facilitare l’invio adesso è possibile procedere con la comunicazione con un doppio binario:
Compilazione on line sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari. In questo caso il format del protocollo si aprirà automaticamente a video.
Trasmissione tramite e-mail all’indirizzo protocolloanticontagio@regione.toscana.it. In questo caso si deve compilare uno dei tre allegati relativi al tipo di attività contenuti nella delibera. Alla mail dovrà essere allegato anche la copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del protocollo. Per la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione, fa fede la copia della mail. Nella delibera inoltre si precisa che non verranno accettati protocolli trasmessi con PEC. Gli allegati sono relativi alla tipologia di attività:
Allegato 1: per tutte le attività lavorative che non prevedano rapporti con la clientela;
Allegato 2: per attività commerciali;
Allegato 3: per uffici privati, libere professioni e lavoratori autonomi. Inoltre, le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, che non hanno trasmesso il protocollo, potranno eseguire la trasmissione secondo quanto indicato sopra entro la data del 31 maggio 2020. Per le altre attività la compilazione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.
Con la pubblicazione in gazzetta del DPCM del 26 aprile 2020 parte la cosi detta “Fase 2”. Tanti sono ancora i divieti previsti e resta ancora l’obbligo dell’autocertificazione per poter circolare, ma ora è possibile fare delle visite mirate ai familiari, riaprono parchi e giardini ma con il divieto di creare assembramenti.
Per quanto riguarda la ripartenza economica del paese, il decreto detta le regole con tempistiche precise:
4 maggio:le aziende manifatturiere, i cantieri e il commercio all’ingrosso.
18 maggio: commercio al dettaglio, musei e mostre
1 giugno: bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici
Con il decreto vengono forniti i codici ateco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio e i protocolli che le aziende devono attuare al fine di non diffondere il virus Covid-19.
Il protocollo per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri del 24.04.2020 prevede che in cantiere vi siano addetti al primo soccorso adeguatamente formati e forniti delle dotazioni necessarie (DPI) per il contenimento della diffusione del virus. Il corso delle durata di 2 ore, valido come aggiornamento per l’addetto al primo soccorso, si concentrerà:
sulle procedure da seguire per un intervento di primo soccorso al tempo del covid-19
su quali DPI utilizzare e come utilizzarli in maniera corretta
Il corso è rivolto a tutti i gli addetti al primo soccorso.
Ordinanza n. 38 della Regione Toscana del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 in tutti ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.
Per informazioni potete contattarci ai numeri indicati nella segreteria telefonica allo 0554939921.
In seguito alla comunicazione del 10 aprile 2020 tutte le attività formative sono sospese fino al 3 maggio 2020.
La comunicazione precisa altresì che in caso di SCADENZE relative ai percorsi formativi, ricadenti nel periodo di sospensione, saranno prorogate per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. Per ulteriori aggiornamenti potete chiamare il numero 0554939921 sul quale è attivo il servizio di segreteria telefonica ed i numeri di emergenza.
Il decreto Cura Italia, ovvero il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha stabilito alcune importanti proroghe in materia ambientale.
Nello specifico: Art.103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Art.113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti) In questo articolo si stabilisce una PROROGA al 30 giugno 2020 di:
presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) (articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70);
versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).
Sono contestualmente prorogate al 30 giugno anche le scadenze in materia di comunicazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (comunicazione annuale delle quantità da parte dei titolari degli impianti di trattamento) e dei rifiuti di pile e batterie (comunicazione annuale da parte dei produttori dei dati sull’immesso sul mercato e trasmissione annuale da parte del Centro di Coordinamento dei dati su raccolta e riciclaggio dei rifiuti).
Ricordiamo che la nostra segreteria telefonica è attiva al numero 0554939921 al quale potete rivolgervi per qualsiasi chiarimento.
Tra gli obblighi del datore di lavoro, dal 31/12/2019 vi è anche quello di comunicare all’Inail il nominativo dell’Organismo Abilitato che ha incaricato per la verifica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462 del 22 ottobre 2001. Si tratta di una semplice comunicazione che va inviata tramite posta elettronica certificata all’Unità Operativa Inail competente per territorio.
L’obbligo deriva dell’entrata in vigore a partire dal 31/12/2019 del Decreto Legge n. 162 del 30/12/2019 detto anche “Decreto mille proroghe”, come riporta l’art. 36 comma 2. Si ricorda anche che l’articolo 36 comma 4 prevede che l’Organismo Abilitato incaricato della verifica dell’impianto di messa a terra debba applicare le tariffe previste dal Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005 e succesive modificazioni.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31 ottobre 2019 – Suppl. Ordinario n. 41, il decreto del Ministero dell’Interno del 18 ottobre 2019, recante “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”. La riscrittura del Codice di prevenzione Incendi è in vigore dal 1 novembre 2019.
Il nuovo decreto va a revisonare completamente la Regola Tecnica Verticale (RTO) precedente con la completa sostituzione del precedente allegato 1. Considerato che dal 20 ottobre 2019 non è più possibile usufruire del doppio binario che sanciva la possibilità di scegliere quale normativa tecnica seguire, il nuovo Codice di prevenzione incendi diventa il riferimento unico per tutte le attività non normate.
Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012
Pertanto l’obbligo di dichiarazione previsto gli anni scorsi entro il 31 maggio è stato cancellato
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
La normativa introduce alcune novità tra le quali:
Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10). I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati. Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.