
Presentazione SCIA inizio attività sul portale telematico regionale
Salute e Sicurezza sul Lavoro
L’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, per le attività industriali con più di tre lavoratori, in caso di costruzione, realizzazione, ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali, i lavori debbano essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e comunicati all’organo di vigilanza territorialmente competente.
Il servizio comprende le seguenti attività:
- raccolta della documentazione relativa alla progettazione impiantistica e delle altre informazioni richieste dagli enti competenti;
- elaborazione della modulistica prevista dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dagli enti coinvolti nel processo autorizzativo;
- elaborazione della relazione tecnica di presentazione dell’attività;
- assistenza nella presentazione della pratica al Comune e agli enti interessati;
- assistenza per eventuali richieste di integrazione o durante la Conferenza dei Servizi.
Questa pratica prende il nome di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali con fino a 3 addetti, a condizione che:
- non producano emissioni in atmosfera tramite impianti o macchinari ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un impatto rumoroso significativo sull’ambiente.
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi attività come elettricisti, pellettieri, calzolai e piccole imprese artigiane.


