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Presentazione SCIA inizio attività sul portale telematico regionale

Salute e Sicurezza sul Lavoro

L’art. 67 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, per le attività industriali con più di tre lavoratori, in caso di costruzione, realizzazione, ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali destinati a lavorazio­ni industriali, i lavori debbano essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e comunicati all’organo di vigilanza territorialmente competente.

Il servizio comprende le seguenti attività:

  • raccolta della documentazione relativa alla progettazione impiantistica e delle altre informa­zioni richieste dagli enti competenti;
  • elaborazione della modulistica prevista dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dagli enti coinvolti nel processo autorizzativo;
  • elaborazione della relazione tecnica di presentazione dell’attività;
  • assistenza nella presentazione della pratica al Comune e agli enti interessati;
  • assistenza per eventuali richieste di integrazione o durante la Conferenza dei Servizi.

Questa pratica prende il nome di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali con fino a 3 addetti, a condizio­ne che:

  • non producano emissioni in atmosfera tramite impianti o macchinari ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi;
  • non abbiano un impatto rumoroso significativo sull’ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi attività come elettricisti, pellettieri, calzolai e piccole imprese artigiane.