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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

AMBIENTE

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è entrata in vigore con il DPR 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 124 del 29-5-2013), a partire dal 13 giugno 2013.

Il regolamento si applica alle piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti ad Autorizzazio­ne Integrata Ambientale (AIA).

Sono tenuti a presentare istanza per ottenere l’AUA i gestori degli impianti che, in base alla norma­tiva vigente, hanno l’obbligo di richiedere il rilascio, la formazione, il rinnovo e l’aggiornamento di uno o più dei seguenti atti:

  • autorizzazione agli scarichi idrici industriali (capo II, titolo IV, sezione II, parte terza D.Lgs. n. 152);
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del­le acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 D.Lgs. n. 152);
  • autorizzazione ordinaria per gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. n. 152);
  • autorizzazione generale per gli stabilimenti che generano emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. n. 152);
  • comunicazione o nulla osta per le attività che generano elevata rumorosità (art. 8, commi 4 o 6, Legge n. 447/95);
  • autorizzazioni all’utilizzo dei fanghi derivanti da processi di depurazione in agricoltura (art. 9 D.L. 27 gennaio 1992, n. 99);
  • comunicazioni relative all’autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. n. 152).