Skip to main content

DECRETO SICUREZZA CONVERTITO IN LEGGE

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché disposizioni in materia di protezione civile.

Si inserisce di seguito i punti salienti:

FORMAZIONE SICUREZZA
La legge di conversione ha inserito, tra le modifiche, “termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Che cosa significa?
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro). Questo significa che il lavoratore neoassunto dovrà iniziare la formazione all’assunzione e potrà concluderla entro 30 giorni dall’assunzione.
Se il rapporto è in somministrazione di lavoro, il termine dei 30 giorni decorre dall’inizio dell’utilizzazione (cioè dall’avvio effettivo della prestazione presso l’utilizzatore), non dalla stipula del contratto con l’agenzia.

BADGE DI CANTIERE E DI PATENTE A CREDITI
Viene introdotto il badge/tessera di riconoscimento in formato digitale per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti: l’avvio è previsto nei cantieri e la possibilità di estensione ad ulteriori ambiti è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni. Le modalità attuative saranno individuate con decreto apposito del Ministro del lavoro entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 198/2025.

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE
È stato sostituito l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 81/08 sulle scale verticali permanenti (altezza > 5 m e inclinazione > 75°), prevedendo l’obbligo, in alternativa e in base al DVR, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (art. 115) oppure gabbia di sicurezza, con requisiti dimensionali (distanze e caratteristiche della gabbia). Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, l’efficacia delle nuove disposizioni decorre dal 1° febbraio 2026.

RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI
La legge 198 ha confermato, all’art. 15, l’adozione di linee guida sul tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss); in conversione è stato aggiunto che le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure INAIL già elaborate (anche con parti sociali e organismi paritetici), e che tali procedure restano ferme fino ad eventuale aggiornamento/integrazione, anche per evitare duplicazioni di adempimenti. Si ricorda che, come indicato nell’art. 15 del DL 159/2025, le linee guida sono rivolte alle imprese con più di 15 dipendenti e che vanno adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE: ALCUNE INTEGRAZIONI SIGNIFICATIVE IN CONVERSIONE
La legge 198/2025 ha confermato l’introduzione di disposizioni dedicate all’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza alle organizzazioni di volontariato della protezione civile; in conversione è stato precisato l’ambito includendo anche i gruppi comunali, intercomunali e provinciali e inserendo il riferimento a standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi del Codice della protezione civile.

In conversione sono stati aggiunti commi che chiariscono il profilo sanzionatorio e le qualifiche: in relazione agli obblighi dell’articolo, gli artt. 55, 56 e 59 del D. Lgs. 81/08 non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; inoltre rappresentanti legali e volontari non possono essere equiparati a datore di lavoro/dirigente/preposto anche ai fini degli artt. 18 e 19. Sono inoltre previste sanzioni interdittive (per rappresentante legale e per volontario, in ipotesi di violazioni indicate) e disposizioni procedurali per accertamento/irrogazione.

È confermato infine che sedi associative e luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.


Per informazioni, potete scrivere una e-mail a info@sicures.it o chiamare al numero 0554939921